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detrazione 50% per ristrutturazione edilizia

agevolazioni fiscali - - inserito il:24/03/2014


detrazione fiscale 50%: quando si può sostituire il pavimento di casa e quando invece conviene restaurare il vecchio?


Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef sale al 50%, passando al 40% per il periodo 1º gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.
Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 prima e la legge di stabilità per il 2014 poi hanno riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. (tratto dal sito dell' agenzia delle entrate)

In tutti quei casi di ristrutturazione edilizia di immobili e strutture, quando si tratta delle pavimentazioni e anche superfici rivestite, spesso si deve valutare e decidere se è economicamente conveniente sostituire completamente le mattonelle dopo aver disfatto il vecchio pavimento, o piuttosto recuperare il vecchio pavimento con un intervento di restauro e trattamento appropriato, e questo anche alla luce delle detrazioni fiscali previste dalla attuale normativa, valide fino all’anno 2019.

Bisogna sottolineare che, una pavimentazione anche vecchia e usurata, in materiali classici e resistenti come il cotto, ma anche in gres e , se si parla di esterni, in pietra naturale, con un adeguato intervento di restauro – pulizia eseguito con prodotti professionali adeguati e personale qualificato, può ritornare a conferire all’ambiente l’antico splendore, svolgendo efficacemente la propria funzione ancora per lungo tempo, senza ricorrere all oneroso lavoro di disfacimento e sostituzione “ della superficie pavimentata. Questo vale soprattutto per le civili abitazioni poiché le strutture a destinazione industriale-artigianale di solito hanno pavimentazioni economiche o in cemento.

A questo proposito giova ricordare che, non sempre la normativa citata sulle detrazioni fiscali
permette queste agevolazioni, nella ristrutturazione edilizia. Infatti, la semplice e unica sostituzione, anche integrale, di un pavimento
interno o esterno, da sola, ovvero non eseguita in contemporaneità ad altri interventi di ristrutturazione
(anche relativi al recupero energetico) non costituisce e non si configura come un’opera effettiva di ristrutturazione edilizia ma semplicemente un intervento di "manutenzione ordinaria", ma anche qui bisogna notare che ci sono delle eccezioni. Infatti la normativa che prevede le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie valida fino al 2019, prevede anche che, per quanto riguarda interventi di manutenzione ordinaria eseguite specificatamente all’interno di spazi e aree comuni condominiali, possano accedere ai benefici delle detrazioni fiscali. E in questi casi anche tutte quelle spese sostenute per il disfacimento-rimozione della vecchia pavimentazione esistente, oltre al lavoro di rifacimento, beneficiano integralmente delle detrazioni,e questo senza la necessità che il nuovo pavimento abbia particolari – nuove caratteristiche fisiche, ovvero sono detraibili le spese sostenute per materiali anche diversi da quello precedente.

da tenere presente inoltre che sempre nei casi di aree comuni condominiali, sono detraibili anche le spese sostenute per la semplice riparazione-manutenzione di pavimenti interni, anche senza la completa sostituzione delle mattonelle, e cio’ vale anche per riparazione e/o sostituzione dei gradini delle scale-scalinate comuni del condominio.



Nel caso invece che la sostituzione o parziale riparazione del pavimento avvenga internamente ad un’abitazione privata, le spese sostenute non sono per nulla e in nessuna misura detraibili,ma lo diventerebbero invece, nel caso in cui il disfacimento-rimozione e sostituzione del vecchio pavimento fosse un’opera che si rendesse necessaria in seguito ad un altro lavoro di rifacimento che rientra fra quelli che beneficiano a pieno titolo della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie.

Un ragionamento analogo vale per il rifacimento del bagno:nel caso della sola sostituzione del pavimento del bagno, senza che sussistano altri interventi, le spese non beneficeranno delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Nel caso invece che sussista contestualmente alla sostituzione del
pavimento nel bagno, anche un ulteriore intervento, ad esempio la sostituzione e il rinnovo completo dell’impianto idraulico e delle tubature relative (intervento che beneficia delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie) e per fare questo si rende necessario rimuovere la pavimentazione esistente, allora anche le spese sostenute per la rimozione-sostituzione del pavimento entrano a far parte del
beneficio delle detrazioni fiscali.


Molto diversa invece la situazione quando si tratta di superfici esterne di private abitazioni.
In questo caso infatti è previsto che la realizzazione di una nuova pavimentazione, laddove non
era presente prima, sia sempre e comunque detraibile fiscalmente, diversamente dal caso della sostituzione - rifacimento di una pavimentazione esistente, ove per rientrare nel beneficio della detrazione fiscale per la ristrutturazione, si deve necessariamente modificare la superfice interessata,
ovvero l’area e/o la forma pavimentata con i relativi materiali.
Negli altri casi vale quanto detto per il rifacimento del bagno, ovvero rientrano nelle spese detraibili anche i soli rifacimenti di pavimentazioni esterne private, con le stesse superfici e materiali, solo se il rifacimento si rende necessario in conseguenza all’ esecuzione di altri inteventi per i quali è prevista l’agevolazione fiscale per la ristrutturazione edilizia.


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